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giurisprudenza

Il comportamento in udienza dell’avvocato non conforme alle regole deontologiche potrebbe legittimare una riduzione del suo compenso che, comunque, non può scendere al di sotto del limite del 50% dei valori medi (Cass., Sez. VI, Ord., 16 novembre 2021, n. 34573)

Con l’ordinanza in esame la Corte Suprema di Cassazione afferma il principio secondo il quale il giudice, chiamato a liquidare il compenso spettante all’avvocato per l’attività professionale prestata nel processo, deve indicare per ogni fase del giudizio l’importo dovuto senza mai scendere sotto i minimi tariffari.

Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito aveva liquidato il compenso dell’avvocato vittorioso nel giudizio in misura inferiore ai limiti tariffari senza peraltro distinguere le singole fasi del giudizio.

La ragione di tale riduzione era stata motivata dal giudice con il comportamento ritenuto deontologicamente non conforme dell’avvocato che aveva abbandonato l’aula senza sua autorizzazione e senza salutare.

Il giudice di legittimità, invece, ribadisce la necessità che il compenso sia liquidato per le singole fasi del giudizio e, comunque, le ragioni che possono determinare la riduzione del compenso, mai inferiore ai minimi tariffari, sono quelle indicate nell’art.4 D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, ma non anche la condotta ritenuta posta in essere in violazione delle norme deontologiche.

A cura di Fabio Marongiu