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giurisprudenza

Il Concessionario della riscossione può notificare la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. IV, Ord., 22 ottobre 2015, n. 21558)

Con l’ordinanza n. 21558 depositata il 22 ottobre 2015, la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito che il Concessionario della riscossione può avvalersi della notifica diretta dei propri atti in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Tale norma, infatti, rubricata “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al Concessionario medesimo e all’Ufficio postale, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella deve essere spedita in plico chiuso, e la notifica si considera perfezionata con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relata di notifica. Difatti, l’accertamento della coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella a cui viene materialmente consegnata è di competenza esclusiva dell’Ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) munito di efficacia probatoria ex art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico.

Quanto sopra risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento, in base alla modalità di notificazione prescelta, essendo tenuto ad esibirla nel caso in cui il contribuente o l’Amministrazione ne facciano apposita richiesta.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto valida la notifica così eseguita da parte di Equitalia.

A cura di Cosimo Cappelli