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giurisprudenza

Il Condiglio dell’ordine può impugnare davanti al CNF il provvedimento di richiamo verbale irrogato dal CDD (Cass., Sez. Un., Ord. 15 luglio 2022 n. 22426)

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per qualsiasi decisione è ammesso ricorso, da parte del Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato, avanti al Consiglio nazionale forense, non potendo essere sottratta ad ogni controllo la negazione dell’azione disciplinare, tenuto conto dell’interesse alla salvaguardia della deontologia professionale di cui è portatore il Consiglio dell’ordine.

Il suddetto principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite trae origine dal provvedimento di richiamo verbale irrogato dal Consiglio distrettuale di disciplina nei confronti di un avvocato in relazione ai toni di un’intervista da costui rilasciata ad un noto quotidiano nazionale.

Il Consiglio distrettuale di disciplina attribuiva infatti a detta intervista carattere di “legittima difesa” nei confronti di un precedente articolo del quotidiano che aveva perpetrato un ingiustificato attacco al buon nome dello Studio legale in questione.

Il Consiglio dell’Ordine impugnava detto provvedimento dinanzi al CNF ritenendolo errato nel merito.

Il Consiglio nazionale forense ha accolto l’impugnazione riconoscendo innanzitutto la legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati ad impugnare la delibera del CDD in quanto richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile, e costituisce pertanto un provvedimento afflittivo, in quanto tale impugnabile.

Nel merito, il CNF ha rilevato che la decisione impugnata, pur fondandosi su premesse corrette, è giunta a conclusioni non condivisibili avendo errato ad attribuire alle dichiarazioni dell’avvocato carattere lieve e scusabile, inquadrandole in una sorta di legittima difesa.

Alla luce di ciò, il CNF ha ritenuto che la posizione dell’Avvocato necessiti di apertura del procedimento disciplinare.

L’avvocato impugnava la decisione del CNF in Cassazione, censurando il fatto che fosse stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati avverso il provvedimento di richiamo verbale emesso nella fase istruttoria preliminare del procedimento disciplinare.

Ad avviso del ricorrente, l’art. 33 del regolamento del Consiglio nazionale forense disciplinerebbe le impugnazioni facendo esplicito riferimento ai soli provvedimenti emessi nella fase decisoria, potendo invece i provvedimenti emessi in fase istruttoria essere oggetto soltanto di opposizione da parte dell’incolpato, ai sensi dell’art. 14.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che il richiamo verbale – quale misura afflittiva non costituente una sanzione – consente alla giustizia disciplinare di dare risposta a comportamenti contrastanti con i doveri dell’avvocato ma con livello di gravità minimo. Tanto la nuova legge professionale quanto il nuovo regolamento del CNF, ammettono il ricorso dinanzi ad apposita sezione disciplinare del CNF contro le decisioni del CDD dda parte del Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato “per ogni decisione”.

E per “ogni decisione”, si intende senz’altro tutte quelle dell’art. 52 tra cui rientra anche l’applicazione del richiamo verbale, a nulla potendo rilevare che l’applicazione del richiamo verbale avvenga, come nella specie, con determinazione assunta durante la fase preliminare poiché ciò non fa venir meno il potere di impugnazione in capo al Consiglio dell’ordine che dissenta dal riconoscimento della scarsa rilevanza della violazione.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

A cura di Corinna Cappelli