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giurisprudenza

Il conferimento di mandato può essere provato anche tramite presunzioni semplici (Cass., Sez. II, Ord. 1 marzo 2023, n. 6143)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione affronta il tema della prova per presunzioni nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la liquidazione di compensi per attività̀ stragiudiziale prestata da un avvocato.

Nel caso in esame il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un legale per le proprie prestazioni professionali, non considerando provata l’avvenuta assistenza a favore del proprio cliente, in ordine alla redazione di un contratto preliminare funzionale all’acquisto di un compendio immobiliare.

Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva appello ribadendo che l’incarico conferito dal proprio assistito investiva anche la redazione del preliminare, come peraltro confermato dal contenuto di tale atto, sottoscritto dal cliente. Il complesso immobiliare era stato oggetto di una precedente donazione di talché l’avvocato aveva suggerito al proprio assistito, per evitare future azioni di riduzione, di prevedere lo scioglimento della donazione per mutuo consenso tra le parti. L’avvocato aveva, quindi, predisposto il contratto preliminare di vendita (di cosa altrui), così poi da assicurare la potenziale conclusione del definitivo una volta intervenuta la retrocessione dei beni al donante. Tale schema giuridico dimostrava pertanto in maniera inequivocabile l’adesione alla strategia proposta dall’avvocato al fine di assicurare al proprio cliente la migliore assistenza nelle trattative, onde predisporre gli strumenti giuridici più idonei a conseguire il risultato auspicato. Nell’accogliere il ricorso dell’avvocato, la sentenza valorizzava anche la presenza nel contratto preliminare di una clausola nella quale il professionista, intervenendo nell’atto, dichiarava, spendendo la propria qualità professionale, di avere agito quale consulente nella stipula dell’atto.

Avverso tale sentenza il cliente proponeva ricorso per Cassazione contestando il conferimento dell’incarico per la redazione del contratto preliminare. La Suprema Corte nell’ordinanza de qua, concordemente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, ha ravvisato che la prova del conferimento del mandato anche per la redazione del preliminare fosse desumibile in via presuntiva, non soltanto dalla sola sottoscrizione del preliminare, ma anche dal concatenarsi delle altre vicende (assistenza per l’attività di vendita ed effettiva redazione di un atto di scioglimento consensuale della donazione) che confermavano in maniera inequivocabile lo schema giuridico suggerito dall’avvocato per addivenire all’acquisto del bene. In altre parole appariva pertanto incensurabile la conclusione della Corte d’Appello che aveva ravvisato, in via presuntiva e alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, la prova dell’esistenza di siffatto incarico, valorizzando l’insieme dei fatti secondo la disciplina di cui all’art. 2729 c.c.

A cura di Brando Mazzolai