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giurisprudenza

Il contratto di prestazioni professionali tra avvocato e calciatore professionista è valido solo se redatto su moduli F.I.G.C. (Cass., Sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che il contratto di prestazione professionale tra l’avvocato ed il professionista sportivo, nel caso di specie un calciatore, deve, a pena di nullità del contratto stesso, essere redatto su un modulo predisposto dall’apposita commissione della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).
La Corte di legittimità infatti, recependo l’ammissibilità dell’assistenza legale sportiva dell’ avvocato iscritto nell’apposito albo in favore del calciatore professionista, pone quale condizione essenziale per la validità giuridica del rapporto professionale, la sua conformità al Regolamento FIGC, comportando la mancata applicazione delle norme federali, l’inidoneità del contratto concluso al perseguimento di una funzione meritevole di tutela dall’ordinamento sportivo.
 

A cura di Lapo Mariani