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giurisprudenza

Il contributo unificato è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese (Cons. St., Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ribadisce il principio, consolidato e rispondente alla lettera della norma, secondo il quale ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.

L’obbligazione di pagamento del contributo unificato, infatti, è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso.

Ne consegue che, da un lato, l’obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell’inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall’altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando questa sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

A cura di Giovanni Taddei Elmi