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giurisprudenza

Il contributo unificato è dovuto anche nel caso di riassunzione del processo (Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8912)

Con la sentenza in commento, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul quesito circa la debenza di un nuovo contributo unificato nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, ed ha precisato che in considerazione della finalità del contributo unificato di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale, ed in assenza di espressa esenzione, esso è dovuto anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario.

Nello specifico, secondo i Supremi Giudici, l’art. 9, comma 1, del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) stabilisce che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall’art. 10“. Pertanto, considerato che il contributo unificato ha la funzione di coprire il “costo” di funzionamento della macchina processuale e che esso è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo, deve concludersi che nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali con propri costi, con la conseguenza che alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.

A cura di Cosimo Cappelli