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giurisprudenza

Il “decreto ingiuntivo europeo”, a differenza dell’atto ordinario di introduzione del procedimento monitorio, può essere depositato anche in cartaceo (Trib. Milano, Sez. IX Civile, decreto, 8 aprile 2015, n. 10488)

Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano affronta il contrasto sopravvenuto, in materia di ingiunzione di pagamento, tra la normativa europea e quella nazionale.
In particolare, viene affrontato il tema della forma del ricorso monitorio che, ai sensi della recente riforma avvenuta in Italia con la conversione nella Legge n. 221/2012 del Decreto Legge 179/2012, all’art. 16-bis impone, dal 30 giugno 2014, l’uso del deposito telematico.
Ciò in aperto contrasto con il regolamento CE n. 1896/2006, laddove per l’introduzione della relativa domanda di ingiunzione di pagamento, prevede l’utilizzo di moduli standard cartacei o comunque con altro strumento di trasmissione, purché accettato dallo Stato membro d’origine.
Sostiene il Giudice meneghino che alla domanda di ingiunzione di pagamento europea sia inapplicabile la disciplina interna, trattandosi nel caso di specie, di un istituto autonomo e diverso dal nostro procedimento monitorio, nonché facoltativo ed eventuale rispetto allo stesso.
Col decreto in oggetto, il Giudice coglie ancora una volta l’occasione per sottolineare che, la giurisprudenza europea, in materia di ‘decreto ingiuntivo europeo’, abbia più volte ribadito che “gli Stati membri non possono imporre requisiti ulteriori di forma, previsti dalla legislazione nazionale”.
A cura di Lapo Mariani