Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato afferma che l’errore consistente nella trasmissione di un atto di appello ad un indirizzo PEC diverso da quello abilitato alla ricezione e al deposito dei ricorsi non è scusabile e dunque non è tale da consentire la rimessione in termini dell’appellante.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la scusabilità dell’errore è esclusa dal fatto che: i) la disciplina del PAT (Processo Amministrativo Telematico) non può più dirsi di recente conio; ii) gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari abilitati al deposito degli atti sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa e la loro individuazione attiene all’ambito degli ordinari doveri di diligenza del professionista; iii) l’errore in questione è immediatamente riconoscibile in quanto, in base al protocollo tecnico che disciplina il PAT, chi deposita un atto deve ricevere in risposta non soltanto le email di accettazione e consegna della PEC, ma anche il messaggio di registrazione del deposito entro le 24 h dall’invio (che nella specie l’appellante non aveva ricevuto).
A cura di Giovanni Taddei Elmi