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giurisprudenza

Il deposito dell’appello mediante invio ad un indirizzo PEC erroneo ne comporta l’inammissibilità (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 345)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato afferma che l’errore consistente nella trasmissione di un atto di appello ad un indirizzo PEC diverso da quello abilitato alla ricezione e al deposito dei ricorsi non è scusabile e dunque non è tale da consentire la rimessione in termini dell’appellante.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la scusabilità dell’errore è esclusa dal fatto che: i) la disciplina del PAT (Processo Amministrativo Telematico) non può più dirsi di recente conio; ii) gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari abilitati al deposito degli atti sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa e la loro individuazione attiene all’ambito degli ordinari doveri di diligenza del professionista; iii) l’errore in questione è immediatamente riconoscibile in quanto, in base al protocollo tecnico che disciplina il PAT, chi deposita un atto deve ricevere in risposta non soltanto le email di accettazione e consegna della PEC, ma anche il messaggio di registrazione del deposito entro le 24 h dall’invio (che nella specie l’appellante non aveva ricevuto).

A cura di Giovanni Taddei Elmi