Il Consiglio Nazionale Forense – a seguito del ricorso promosso contro la decisione del COA di T., che aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere l’avvocato violato gli art. 6 e 14 del codice deontologico – ribadisce che il difensore delle parti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non può chiedere la distrazione delle spese in proprio favore.
Difatti, la parte ha già trovato chi anticipa le spese (ossia lo Stato) e non può pretendere l’onorario, onde continua a non essere giustificata l’applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c.
La ricorrente, che aveva ricevuto contestualmente sia il mandato giudiziale che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva poi provveduto al deposito immediato del solo ricorso per ATP, posticipando il deposito della seconda istanza ad un momento successivo.
Il CNF ritiene che l’avvocato, in questo modo, abbia scientemente evitato che si creasse ogni rapporto tra il difensore della parte non abbiente e la parte soccombente ed abbia fatto ricorso alla distrazione delle spese, creando i presupposti per un’azione diretta ed instaurando a proprio favore un doppio canale di liquidazione idoneo proporzionalmente a pregiudicare la parte assistita.
Tuttavia, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione edittale dell’ avvertimento ora prevista dall’ art. 9 e dall’ art. 26 del nuovo codice deontologico forense.
A cura di Guendalina Guttadauro