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giurisprudenza

Il difensore di ufficio ha diritto al compenso per le udienze di rinvio (Cass. Sez. II, Ord., 20 febbraio 2025, n. 4539)

Con l’Ordinanza 4539/2025, la Corte di Cassazione interviene per riaffermare un principio basilare: la partecipazione a udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso del difensore di ufficio.

Il quadro normativo di riferimento va individuato negli artt. 82 e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002 e nell’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014.

L’art. 82 citato stabilisce che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria (…) tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Pertanto, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice deve valutare l’impegno reale richiesto al difensore (natura dell’impegno professionale) e rapportare le attività svolte alla posizione dell’assistito (incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale).

Da ciò consegue come nessuno sbarramento sia imposto dal Legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore (an del diritto al compenso), incidendo le “specifiche attività” solamente sulla valutazione del quantum della pretesa – come evincibile dallo stesso art. 82 che richiama, per l’appunto, l’impegno professionale profuso nello svolgimento dell’incarico.

Ancora, l’art 12 del D.M. n. 55 del 2014 fornisce una guida dettagliata per la determinazione dei compensi degli Avvocati nelle cause penali, e la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in commento, fornisce un’interpretazione precisa del secondo capoverso (“si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario per l’espletamento delle attività medesime”).

La partecipazione alle udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso – comunque dovuto per i motivi esposti – ma sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con i numerosi criteri elencati e specificati nel comma 1 della già menzionata disposizione.

L’assistenza del difensore è sempre obbligatoria, poiché svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza: il difensore è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in sua assenza.

Nel processo penale, infatti, vige il principio dell’obbligatorietà del diritto di difesa, dal quale discende l’obbligatorietà dell’attività difensiva – tanto più nel momento in cui il difensore sia nominato d’ufficio e debba onorare un incarico avente natura pubblica.

                                                                                                                                                                                                                                                             A cura di Irene Mazzantini