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giurisprudenza

Il difensore distrattario può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione. (Cass., Sez. III, Ord. 3 febbraio 2022 n. 3290)

Un difensore distrattario, ricorreva in Cassazione contro la sentenza di appello emessa nei confronti del suo cliente con cui la Corte aveva riformato la sentenza di primo grado riducendo il quantum del compenso spettante al difensore medesimo.

ll ricorrente lamentava, in particolare, che – nel liquidare in proprio favore le spese del primo grado – la Corte territoriale non solo abbia ridotto la quantificazione del primo giudice, ma abbia operato una “errata quantificazione delle competenze professionali”. Difatti, pur a fronte del minore importo riconosciuto al Gi. a titolo di risarcimento, essendosi comunque mantenuto il valore della controversia nello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, le competenze si sarebbero dovute liquidare in misura superiore.

Lamentava, inoltre, il ricorrente che la sentenza aveva omesso di pronunciare sulla condanna o meno alle spese per il secondo grado di giudizio.

La Suprema Corte ha ritenuto detto ricorso inammissibile in quanto il difensore nel secondo grado di giudizio non aveva reiterato la richiesta di distrazione delle spese e, quanto a quelle del primo grado, si doleva soltanto della rideterminazione “in pejus” operata dalla Corte d’Appello.

Ha quindi chiarito la Suprema Corte che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione della sentenza, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, sicché, ove il gravame riguardi invece solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese (come nel caso di specie), la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso principale.

A cura di Corinna Cappelli