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giurisprudenza

Il difensore d’ufficio dell’imputato ha diritto, nell’ambito della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al rimborso delle spese, diritti ed onorari relative alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass., Sez. VI, Ord., 01 settembre 2021, n. 24522)

La pronuncia in esame, conformemente a quanto già statuito con una precedente ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (Cass., Civ., Sez. II, 10 settembre 2019, n. 22579), ribadisce il diritto del difensore d’ufficio alla liquidazione delle spese e delle competenze relative alle procedure di recupero del credito infruttuose; detta soluzione interpretativa è ritenuta quella più coerente con la lettera dell’art. 116 D.P.R. n. 115/02 ove si subordina la possibilità per il difensore d’ufficio di vedersi corrispondere il compenso dallo Stato qualora le procedure intentate nei confronti del beneficiario della prestazione professionale siano risultate infruttuose.

Nel caso di specie il difensore d’ufficio dell’imputato aveva tentato di recuperare il proprio compenso nei confronti della parte assistita e, a fronte della infruttuosità della procedura esecutiva intrapresa, aveva proposto al Tribunale una istanza di liquidazione sia del compenso professionale per la difesa prestata sia per l’attività di recupero del credito, richiesta che tuttavia era stata respinta relativamente alle spese, diritti ed onorari della procedura di recupero del credito.

A cura di Fabio Marongiu