Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ribadisce il consolidato orientamento secondo cui ai sensi dell’art. 182 c.p.c., pacificamente applicabile anche nel processo amministrativo, il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, precisando altresì che tale sanatoria ha effetto retroattivo con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti.
Deve dunque essere riformata la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza del requisito di specialità della procura, successivamente rinnovata nel corso del giudizio.
A cura di Giovanni Taddei Elmi