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giurisprudenza

Il diritto di astensione degli avvocati non viola le garanzie costituzionali dei cittadini (Corte Cost., 31 gennaio 2019, n. 14)

La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 24 maggio 2017, ha sollevato in via incidentale di fronte alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, contenente le “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
La questione sottoposta al giudizio della Corte in riferimento agli artt. 3,24,97 e 111 della Costituzione in riferimento all’art. 6 della CEDU, riguardava la disposizione di legge della suddetta disciplina nella parte in cui in caso di plurime astensioni degli avvocati – seppur nel rispetto di particolari garanzie – la medesima disposizione non prevedeva l’indicazione di un termine finale per ogni singola iniziativa di volta in volta proclamata.
Nel caso di specie si trattava infatti di quattro nuove astensioni tra loro collegate e deliberate dalla Giunta delle Camere penali italiane, che avevano impedito al Giudice di merito di trattare il processo per l’adesione da parte del difensore dell’imputato alle giornate di mobilitazione e di sciopero.
In particolare l’autorità giurisdizionale rimettente riteneva che nei casi di successive proclamazioni di astensione collettiva da parte degli avvocati, le garanzie previste dalla legge – preavviso minimo, durata e modalità di attuazione, nonché l’indicazione delle motivazioni – risultavano essere non sufficienti ad assicurare un adeguato livello di tutela al diritto di difesa dell’imputato, ponendosi così in contrasto con «i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale».
La pronuncia in esame, nel solco della già consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996), ha ribadito come sebbene «l’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori sia manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo» sia pur sempre e comunque necessario effettuare un bilanciamento con gli altri valori costituzionali meritevoli di tutela.
Secondo la Corte infatti tale bilanciamento sarebbe realizzato, da un lato dalla disciplina primaria dettata dalla legge n.146 del 1990 (così come modificata dalla legge n. 83 del 2000) che richiede il preavviso e il rispetto di specifici termini nel caso di distinte proclamazioni di astensione collettiva e ,dall’altro lato, dalle ulteriori prescrizioni fornite dalla fonte di natura sub-primaria del codice di autoregolamentazione ritenuto idoneo dalla stessa Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
In conclusione i giudici della Corte, nel respingere i dubbi di costituzionalità sollevati, hanno ribadito che è proprio grazie alla tipizzazione dei limiti posti dalla legge e dalle successive fonti auto-regolamentari (e nei casi estremi anche dal possibile intervento del potere pubblico) che si crea quella complessiva rete di protezione idonea ad assicurare «la congruità del bilanciamento tra il diritto degli avvocati all’astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti».

 

A cura di Brando Mazzolai