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giurisprudenza

Il divieto del terzo mandato consecutivo per i Consigli degli Ordini, esiste anche se il precedente ha avuto una durata inferiore ai due anni (Cass., Sez. Un., Ord., 16 settembre 2021, n. 25040)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che ai fini del divieto del “terzo mandato consecutivo” per i Consigli degli Ordini circondariali di cui all’art. 3, comma 3, II periodo L. 113/2017 devono essere considerati anche i c.d. mandati infrabiennali, cioè aventi durata inferiore a due anni. Nel caso di specie i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il C.N.F. aveva accertato, e dichiarato, la loro ineleggibilità a Consiglieri dell’Ordine circondariale, avendo gli stessi già espletato due mandati consecutivi. A fondamento del ricorso veniva posta la ritenuta violazione e falsa applicazione del citato art. 3, comma 3, II periodo e dell’art. 11 quinques, comma 2 L. 12/2019 per come interpretati dalla Corte Costituzionale, nonché dell’art. 17, comma 4 L. 113/2017. Gli stessi, difatti, non ritenevano di aver violato il divieto del “terzo mandato consecutivo”, atteso che il secondo mandato era stato da loro espletato per meno di due anni. Chiamati ad esprimersi a riguardo, gli Ermellini hanno invece precisato che il mandato “infrabiennale” non può ritenersi interruttivo della consecutio poiché tale interpretazione è in totale contrasto con la ratio ispiratrice dell’art. 3 L. 113/2017, consistente nel favorire il ricambio fisiologico degli organi forensi, bloccare il rischio di cristallizzazione della rappresentanza e tutelare le condizioni di eguaglianza stabilite per accedere alle cariche elettive e per tale ragione il ricorso veniva integralmente rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese legali.

 

                                                                                                                              A cura di Andrea Goretti