La Corte di Cassazione respinge il ricorso avverso la decisione del CNF, confermativa di quella del COA, che ha applicato ad un avvocato la sanzione dell’avvertimento per omessa comunicazione alla ex cliente della data di rinvio di un’udienza a seguito di revoca del mandato.
Nella fattispecie, l’omessa comunicazione avrebbe consentito più opportunamente la difesa dell’assistita a mezzo di memoria istruttoria, con eventuale nuovo difensore, e come tale risulta essere sanzionabile sotto il profilo deontologico per violazione dei doveri di diligenza ex artt. 8 e 38 del previgente CDF e di informazione e di adeguato preavviso ex artt. 40 e 47 del previgente CDF.
Il Supremo Collegio, in particolare, ha ribadito che il dovere di comunicazione del professionista nei confronti di una persona già assistita persiste – indipendentemente dalla lettera dell’art. 47 (ora art. 32) CDF – non solo in ipotesi di rinuncia, ma anche di revoca del mandato.
La revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una situazione analoga di interruzione della continuità nell’assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela a favore della parte assistita, cui seguono, in capo al difensore i medesimi obblighi informativi, necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.
A cura di Guendalina Guttadauro