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giurisprudenza

Il Giudice d’Appello, se non modifica la sentenza di primo grado, non può modificare la statuizione adottata dal primo giudice in punto di governo delle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 4 settembre 2020, n. 18512)

La Corte di Cassazione – in punto di spese nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi – ha confermato la legittimità della decisione del Giudice di secondo grado, il quale aveva respinto il gravame senza modificare la statuizione del primo Giudice e limitandosi a provvedere solamente sulle spese del proprio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. I Giudici di legittimità hanno infatti richiamato il diverso principio in forza del quale il giudice d’appello, se conferma la sentenza di primo grado, non può modificare la statuizione adottata dal primo giudice in punto di governo delle spese di lite, precisando però che solo che nulla del genere era accaduto nel caso di specie, nel quale la Corte d’Appello si era appunto limitata a provvedere sulle sole spese del proprio grado di giudizio.

 

 

A cura di Guendalina Guttadauro

 

Allegato:
18512-2020