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giurisprudenza

Il giudice deve concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza (Cass., Sez. II, Ord., 24 agosto 2021, n. 23353)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione, riportandosi anche ad una precedente pronuncia (n. 10885/2018) ribadisce che il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria (assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali) anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile un ricorso presentato per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile.
In particolare la Corte distrettuale aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto di rappresentanza in capo al legale, evidenziando come la procura fosse stata rilasciata ad altro legale.
Proposto ricorso in Cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello, il legale lamentava la violazione del disposto dell’art. 182 c.p.c. per essere stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, affermando che la Corte distrettuale aveva errato nel dichiarare inammissibile il ricorso senza previo invito alla parte a sanare il vizio riscontrato.

A cura di Silvia Ammannati

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Allegato:
23353-21