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giurisprudenza

Il giudice di merito investito dell’opposizione al precetto deve accertare in concreto la spettanza ed il pagamento delle spese accessorie dello stesso (Cass., Sez. III, Ord., 5 novembre 2020, n. 24704)

L’ordinanza in esame afferma che il giudice di merito, in caso di opposizione al precetto intimato dall’avvocato distrattario per il pagamento delle spese processuali, indipendentemente dal pagamento delle somme dovute in forza del titolo esecutivo, deve accertare in concreto la spettanza ed il pagamento delle spese accessorie.

Nel caso di specie, l’avvocato ha ricevuto il pagamento delle spese processuali dopo la notifica dell’atto di precetto ma la Corte territoriale ha comunque annullato interamente il precetto. La Corte di legittimità, quindi, ha ribadito che le spese del precetto, quelle relative alla sua notifica e redazione, una volta che l’atto sia stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, sono spese accessorie la cui debenza deve essere accertata dal giudice di merito investito dell’opposizione all’intimazione. La Corte, dunque, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte territoriale in diversa composizione per una nuova pronuncia.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
24704_2020