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giurisprudenza

Il Giudice di Pace può decidere sulla richiesta di compenso dell’avvocato (Cass., Sez. II, 29 marzo 2023, n. 8929)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione affronta il tema della liquidazione dei compensi professionali nei giudizi davanti al Giudice di pace.

Nel caso in esame un avvocato proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato per incompetenza la sua richiesta di liquidazione degli onorari inerenti a precedenti attività intraprese presso quello stesso ufficio giudiziario. Il Giudice di pace sosteneva che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, in quanto soggette al rito sommario di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150  /2011 dovessero essere trattate e decise dal Tribunale in composizione collegiale.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso richiamando i principi già pronunciati con le sentenze n. 4485/2018 e n. 4247/2020. Secondo tale giurisprudenza in seguito all’introduzione dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di liquidazione delle spese, degli onorari (previste dall’art. 28 della L. n. 794 del 1942) e l’opposizione al decreto ingiuntivo inerente le stesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione ed è competente a deciderle l’ufficio giudiziario adito in cui l’avvocato ha prestato la propria opera.

La ratio di tali decisioni trova conferma anche nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 2014. Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, la Corte costituzionale ha confermato la sussistenza della competenza del giudice di pace in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore).

In conclusione, viene ribadito il seguente principio di diritto: “il giudice di pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla L. n. 794 del 1942, n. 794, art. 28 e regolate dal rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14”. Il ricorso dell’avvocato viene quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Giudice di pace.

 

A cura di Brando Mazzolai