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giurisprudenza

Il giudice, in sede di liquidazione giudiziale del compenso spettante all’avvocato, liquidazione da eseguirsi secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012, in una controversia superiore ad € 1.500.000,00, deve indicare dettagliatamente i criteri utilizzati (Cass., Sez. I, Ord., 2 marzo 2021, n. 5674)

L’ordinanza in esame concerne l’individuazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti ad un avvocato e la specifica indicazione dei criteri utilizzati per detta determinazione.

In particolare, l’avvocato ha prestato la propria opera professionale in un periodo in cui era in vigore il D.M. n. 140/2012 mentre la liquidazione giudiziale per detta attività avviene sotto il D.M. n. 55/2014.

I giudici di legittimità, secondo consolidato orientamento, hanno ribadito che in questo caso la liquidazione deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 perché l’attività prestata si è conclusa prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 anche se la relativa liquidazione giudiziale è fatta successivamente.

La corte, tuttavia, censura l’operato del Tribunale atteso che, nel determinare l’ammontare del compenso spettante all’avvocato, non ha indicato analiticamente i criteri in forza dei quali ha operato la maggiorazione del compenso base (art. 11 D.M. n. 140/2012) come invece prevede l’art. 4 commi dal 2 al 5 del D.M. n. 140/2012.

A cura di Fabio Marongiu