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giurisprudenza

Il giudice, nella liquidazione dei compensi dell’avvocato posti a carico della parte soccombente, non ha l’obbligo di specifica motivazione se la riduzione dei valori medi tabellari resta nei limiti fissati dalla norma; la maggiorazione di cui all’art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 non è obbligatoria, deve essere espressamente chiesta e deve rappresentare una effettività utilità per il giudice (Cass., Sez. Lav., Ord., 30 ottobre 2025, n. 28749)

La pronuncia in esame affronta il tema della determinazione del compenso dell’avvocato che assiste la parte vittoriosa: la riduzione del compenso tabellare fino al 50% non necessita di specifica motivazione trattandosi di un potere discrezionale del giudice, peraltro, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Per quanto concerne il riconoscimento dell’aumento fino al 30% per l’utilizzo di tecniche informatiche che consentano una migliore fruibilità dell’atto, inoltre, non opera un riconoscimento automatico.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice aveva errato nella determinazione del compenso riducendolo oltre il 50% senza indicarne le motivazioni. I giudici di legittimità hanno ribadito che la riduzione nei limiti del 50% dei valori medi può essere disposta dal giudice senza obbligo di specifica motivazione.

Per quanto concerne, invece, l’aumento del 30% per il ricorso a tecniche informatiche per una migliore fruibilità degli atti processuali, la Corte di cassazione ha confermato che l’aumento non è automatico ma è a discrezione del giudice. L’utilizzo di tecniche informatiche finalizzate ad una miglior fruizione, infatti, giustifica il riconoscimento dell’aumento se tali tecniche consentano la navigazione all’interno dell’atto e contengano collegamenti ipertestuali. Il difensore, peraltro, ha l’onere di indicare quali atti presentino tali caratteristiche e deve formulare specifica domanda al riguardo.

A cura di Fabio Marongiu