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giurisprudenza

Il Giudice Tributario è competente a pronunciarsi anche sulle spese processuali (Cass., Sez. Un., Ord., 13 luglio 2015, n. 14554)

Con l’ordinanza in commento, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali da parte delle Commissioni Tributarie, in quanto le predette spese devono essere considerate ricomprese nella locuzione “ogni altro accessorio”, contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale indica le controversie che devono essere attribuite al Giudice tributario. Pertanto, deve essere considerato ammissibile il ricorso proposto dinanzi le Commissioni Tributarie avverso il rigetto di sgravio del ruolo delle spese di giudizio derivanti da un autonomo contenzioso conclusosi in senso favorevole al contribuente anche con sentenza non ancora passata in giudicato.
Nel caso di specie, un contribuente, dopo aver ottenuto da parte della Commissione Tributaria Provinciale l’annullamento – per vizi propri del ruolo – di una cartella di pagamento notificatagli dal Comune e concernente le spese legali liquidate nella sentenza relativa ad un precedente giudizio tra le medesime parti, presentava istanza di sgravio delle somme richieste per il tramite di tale cartella, che veniva tuttavia rigettata dal Comune medesimo, in ragione della non definitività della sentenza.
Ne scaturiva, quindi, un nuovo contenzioso a seguito del ricorso interposto dallo stesso contribuente, il quale reclamava il diritto all’immediato sgravio, poiché anche in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato, la stessa è provvisoriamente esecutiva.
Tuttavia, la Commissione Tributaria adita dichiarava inammissibile il predetto ricorso, affermando il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il diniego opposto non sarebbe un atto autonomamente impugnabile, potendosi impugnare solamente il rifiuto (espresso o tacito) alla restituzione dei tributi, e non anche il rigetto di sgravio delle spese di giustizia. Tale pronuncia veniva dipoi confermata anche dalla Commissione di seconde cure e, pertanto, il contribuente presentava ricorso per Cassazione, la quale rimetteva gli atti alle Sezioni Unite, che si sono pronunciate con la sentenza in commento.
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno ribaltato l’esito dei precedenti gradi di giudizio, sostenendo che dal momento che la pretesa del Comune, oggetto della cartella esattoriale, riguardava spese di giustizia liquidate dal giudice di merito, rientranti in quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, nell’ambito del processo tributario, si dovessero applicare, in tema di giurisdizione, le relative disposizioni.
Secondo la Suprema Corte, quindi, posto che il Giudice tributario è competente a decidere, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, le controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, ed “ogni altro accessorio”, questo sarà competente anche per le controversie relative alla debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso dei giudizi svoltisi innanzi alle stesse su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali “ogni altro accessorio” o “altri accessori” per la loro latitudine, ricomprendano, senz’altro, anche le spese processuali.

A cura di Cosimo Cappelli