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giurisprudenza

Il giudizio della Cassazione sulla natura e il termine prescrizionale dell’azione disciplinare (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8313)

Nella sentenza n. 8313 del 2019 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite si possono individuare tre interessanti questioni di diritto relative all’esercizio dell’azione disciplinare per gravi violazioni del codice deontologico.
In breve il caso sottoposto alla Corte riguardava una pronuncia di radiazione dall’albo emessa dal CNF ad un avvocato accusato di aver posto in essere, durante una procedura esecutiva, operazioni di prelievo non giustificate su numerosi libretti bancari.
I motivi di gravame proposti dinanzi ai giudici della Cassazione riguardavano, in generale, il rapporto tra contestazione ed illecito, l’individuazione della natura giuridica delle condotte così come previste dal codice deontologico ed infine un’invocata prescrizione del potere sanzionatorio.
Nella sentenza in esame con il primo motivo di impugnazione, si affrontava il delicato aspetto del rapporto tra la definizione dell’illecito disciplinare e la sua corrispondente contestazione. Su questo profilo la Corte ricorda come nel procedimento disciplinare i giudici, ai fini della contestazione, devono aver riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati ne determina la nullità per genericità degli addebiti. Del resto, nelle sue precedenti pronunce la Suprema Corte ha spesso ribadito che gli illeciti disciplinari possono qualificarsi anche come comportamenti “atipici” quindi non riconducibili alle sole condotte previste e individuate nelle prescrizioni di carattere normativo e deontologico.
Gli altri due profili di grande interesse riguardavano poi il tema della natura delle sanzioni previste dal codice deontologico ed il conseguente regime prescrizionale applicabile. I giudici della Corte, al riguardo, confermando la natura amministrativa delle sanzioni disciplinari hanno ricordato che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non si debba applicare il principio dello “jus superveniens” ove più favorevole all’incolpato, se la contestazione dell’addebito sia comunque avvenuta anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Infine la Corte facendo riferimento all’art. 44 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ha poi specificato che nel caso concreto in cui l’azione disciplinare sia direttamente collegata al fatto storico di una pronuncia penale, a quest’ultima deve essere riconosciuta una natura obbligatoria e prevalente rispetto al relativo procedimento sanzionatorio. In altre parole secondo la Corte ne consegue che la decorrenza del termine prescrizionale relativo all’esercizio dell’azione disciplinare deve essere ben individuato “dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”. (Cass., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367).

 

A cura di Brando Mazzolai