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giurisprudenza

Il GOT componeva il collegio: Processo da rifare (Cass., Sez. III Pen., Sent., 4 marzo 2024, n. 9199)

Secondo la Suprema Corte, nei procedimenti relativi ai reati elencati nell’art. 407, comma 2, lettera a), per i quali l’azione penale sia stata avviata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/17, il divieto di includere magistrati onorari nel collegio giudicante è tassativo. Ne consegue che, in caso di violazione di tale divieto, si debba sancire la nullità assoluta della sentenza, che può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi fase e grado del processo. Ciò nonostante, però, tale nullità non comporta automaticamente la cancellazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l’art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell’ipotesi che l’annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio, purché, in quest’ultimo caso, non comporti a norma dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen. la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

A cura di Simone Pesucci