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giurisprudenza

Il legittimo impedimento del difensore assume rilevanza anche nel procedimento in camera di consiglio (Cass., Sez. VI Pen., 11 marzo 2016, n.10157)

Nel procedimento camerale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il difensore dell’imputato non può ottenere il rinvio dell’udienza invocando la sussistenza di un legittimo impedimento; a tale conclusione la giurisprudenza arriva dalla lettura dell’art.127 comma 3 c.p.p. richiamato dall’art.599 c.p.p. ove si prevede che il difensore dell’imputato sia sentito se compare.La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, tuttavia, è recentemente giunta ad una conclusione opposta evidenziando che in realtà, anche nell’ambito di un procedimento camerale, le questioni dibattute possono non essere marginali ma investire il merito della vicenda cosicché il mancato riconoscimento della operatività dell’istituto del legittimo impedimento si tradurrebbe in una intollerabile lesione del diritto di difesa dell’imputato, diritto che deve essere garantito indipendentemente dal modulo processuale seguito. La Corte, peraltro, evidenzia come nel caso di specie la mancata partecipazione del difensore all’udienza camerale (giudizio abbreviato in appello) era dovuta all’impossibilità di raggiungere la Corte di Appello a causa delle avverse condizioni meteorologiche a seguito delle quali erano stati sospesi tutti i voli.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
10157-2016