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giurisprudenza

Il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sul campanello e sulla cassetta postale non è sufficiente a dichiararne l’irreperibilità (Cass., Sez. I, Ord., 27 gennaio 2022, n. 2530)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della notifica ex art. 143 c.p.c., ribadendo quanto già affermato in precedenza secondo cui il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sul citofono e sulla cassetta postale non è sufficiente ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica ex art. 143 c.p.c.
Occorre infatti un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quanto meno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati.
Ne consegue che l’ufficiale giudiziario che si astenga dal compiere tali suddette ulteriori ricerche ed indagini viene meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria.

A cura di Silvia Ammannati

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Allegato:
2530-22