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giurisprudenza

Il minimo ed il massimo delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014 possono essere derogati dal Giudice solo con apposita motivazione, pena, in difetto, l’illegittimità della determinazione dei compensi professionali (Cass., Sez. VI, Ord., 11 dicembre 2017, n. 29606)

La pronuncia in esame trae origine dall’ impugnazione di una ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Bari ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., tramite la quale la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello con condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 6.615,00 oltre accessori. In particolare, nella ordinanza impugnata era stato rilevato che “le spese processuali di secondo grado devono essere regolate secondo la soccombenza in base al D.M. n. 55 del 2014, come da liquidazione fatta in dispositivo in considerazione del valore della controversia e limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva”.

Il ricorso straordinario è articolato in più motivi di impugnazione, in risposta ai quali la Corte di Cassazione – anche richiamando alcuni propri precedenti – ha fissato i seguenti punti.

In primo luogo, “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza”.

Con particolare riferimento alla quantificazione delle spese processuali, poi, non sussiste un vincolo alla determinazione di esse secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”.

Ma nel caso di specie, osserva la Corte di Cassazione, “l’importo liquidato di Euro 6.615,00 è superiore a quello complessivo risultante dall’aumento nella misura dell’80% , e cioè Euro 5.958,00, senza che al riguardo sia stata fornita alcuna motivazione. Solo la motivazione avrebbe potuto rendere conoscibili le ragioni che hanno indotto all’aumento oltre il valore massimo in relazione alle circostanze del caso concreto, rendendo conforme a legge l’avvenuta determinazione dei compensi professionali”.

La Corte di Appello, in altre parole, ha liquidato a titolo di spese processuali un importo superiore a quello previsto dai massimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 – importo superiore (peraltro) anche a quello complessivo risultante dall’aumento dei massimi tariffari nella misura dell’80% prevista dal ridetto D.M. – senza alcuna motivazione.

Sul punto, la Suprema Corte ribadisce che il minimo ed il massimo delle tariffe possono essere derogati solo con apposita motivazione, pena, in difetto, l’illegittimità della determinazione dei compensi professionali. Di qui, l’accoglimento del ricorso.

A cura di Giulio Carano