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giurisprudenza

Il nuovo Regolamento sulle specializzazioni forensi supera il vaglio del TAR (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 1278)

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da alcuni Ordine degli Avvocati aventi a oggetto il “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247” (approvato con decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 n. 144 e pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2015), così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020, pubblicato in G.U. in data 12 dicembre 2020, a seguito delle precedenti sentenze dello stesso TAR Lazio e del Consiglio di Stato che avevano annullato parzialmente il testo originario del D.M. 144/2015.

In particolare, si può evidenziare che il TAR Lazio ha, tra l’altro, respinto:

– le censure relative all’articolazione dei tre principali settori (civile, penale e amministrativo) in indirizzi, ritenendo tale sotto articolazione non in contrasto con le previsioni legislative;

– le censure relative alla necessità di indicare almeno un indirizzo di specializzazione al fine di ottenere l’acquisizione del titolo di avvocato specialista in uno dei tre settori principali (civile, penale e amministrativo);

– le censure afferenti la mancanza di alcuni indirizzi di specializzazione (quali, ad esempio, nel settore del diritto amministrativo, quelli concernenti gli atti delle autorità militari, o delle amministrazioni dell’Interno, il demanio e patrimonio statale e non statale, non riconducibile né nell’edilizia o urbanistica né nei servizi di interesse generale, la materia del commercio, industria ed artigianato, le autorità indipendenti e le espropriazioni), mentre altri ambiti, pur afferendo al diritto amministrativo, secondo il D.M. costituirebbero settori autonomi (quali il diritto della concorrenza, il diritto dei trasporti e della navigazione, il diritto dello sport);

– la previsione per cui il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivate le previsioni impugnate nonché frutto di un’approfondita istruttoria che ha coinvolto, mediante apposita consultazione, anche il Consiglio Nazionale Forense e, per il suo tramite, gli ordini circondariali le associazioni forensi specialistiche, così da rispondere, da un lato, alle esigenze del mercato forense e, dall’altro lato, alla necessità di eliminare le asimmetrie informative esistenti tra avvocati e clienti.

A cura di Giovanni Taddei Elmi