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giurisprudenza

Il pagamento del compenso da parte del cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza (Cass., Sez. VI, Ord., 17 ottobre 2018, n. 25992)

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito il costante orientamento secondo cui la liquidazione delle spese di giudizio a favore della parte vittoriosa non vincola la misura del compenso richiesto dall’avvocato al proprio cliente.

Anche in seguito all’entrata in vigore della nuova legge professionale, n. 247/2012, che ha determinato il passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri, e del D.M. 55/2014, infatti, rimangono fermi i principi secondo cui, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente – avuto riguardo ai risultati conseguiti, al valore effettivo della controversia, anche diverso da quello determinato ai sensi del codice di procedura civile, nonché ai vantaggi conseguiti dalla parte, anche non di natura strettamente patrimoniale – è possibile chiedere un compenso maggiore. Difatti, il rapporto instaurato tra professionista e cliente, qualificato come contratto d’opera, prescinde da qualsiasi statuizione del giudice nella sentenza di condanna della controparte che trova, invece, il suo fondamento nel principio di causalità.

A cura di Sofia Lelmi