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giurisprudenza

Il pagamento del contributo unificato è onere a carico della parte (C.N.F., Sent., 25 novembre 2025, n. 359)

La sentenza in esame trae origine da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, accusato di aver violato il Codice Deontologico Forense per aver omesso, tra l’altro, di pagare il contributo unificato necessario per il deposito di ricorso amministrativo, nonostante avesse incassato somme a titolo di acconto spese.

Con ricorso innanzi al CNF, l’avvocato ha impugnato la decisione del Consiglio Distrettuale di disciplina che lo aveva ritenuto responsabile (anche) di tale violazione, eccependo, per quanto qui di interesse, “l’insussistenza di un obbligo di legge che imponga all’avvocato di sostituirsi al cliente nel pagamento del contributo unificato, tributo posto a carico della parte” .

In particolare, sul punto, il CDD aveva affermato (i) che “il contributo unificato, quale tassa da versare allo Stato per accedere alla giustizia, rientra tra gli oneri posti a carico dell’avvocato nell’espletamento del mandato professionale”; quindi (ii) il difensore aveva “l’onere di provvedere al versamento del contributo unificato eventualmente anticipando la somma necessaria”.

Il CNF, con la decisione in oggetto, si è discostato dai principi affermati dal CDD e ha invece sancito che “il pagamento del contributo unificato è un’imposta che la legge pone a carico del privato cittadino. In particolare, l’onere di pagare il contributo unificato incombe sul cittadino che promuove la causa, come previsto dall’art. 1 del DPR 115/2002”.

A cura di Giulio Carano