Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il praticante avvocato non può proporre appello dinanzi al Tribunale né tantomeno assumere il patrocinio nel giudizio. (Cass., Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3676)

La decisione in commento trae origine da una causa avente ad oggetto la ripartizione delle spese di lite a seguito dell’opposizione ad un verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

In primo grado, il giudice di pace aveva accolto l’opposizione del conducente contro il Comune compensando però le spese. Il conducente aveva quindi impugnato la decisione davanti al Tribunale che però aveva rigettato il ricorso, accogliendo per contro quello incidentale del Municipio.

Contro quest’ultima decisione è stato promosso ricorso in Cassazione con cui si contestava lo ius postulandi in capo al difensore nominato dall’ente locale che era un praticante avvocato.

La Corte di Cassazione, analizzando la vigente normativa, ha ritenuto il ricorso fondato rilevando che il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui all’art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione all’albo degli avvocati.

Tale principio trova peraltro conferma, a parere della Suprema Corte, nella nuova legge professionale n. 247 del 2012, il cui art. 41, comma 12, ammette l’attività difensiva del praticante avvocato solo in sostituzione e sotto la responsabilità del proprio “dominus”.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal praticante avvocato per conto del Comune, poiché costui, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

La Corte, pertanto, ha cassato con rinvio al Tribunale anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

A cura di Corinna Cappelli