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giurisprudenza

Il preventivo accettato dal cliente può valere come patto sul compenso tale da precludere l’applicazione di ogni altro criterio ex art. 2233 c.c. (Cass., Sez. II, Ord., 8 maggio 2023, n. 12105)

La pronuncia in commento ha ad oggetto il ricorso di un’avvocata contro l’ordinanza del Tribunale di Sondrio che, dinanzi alla domanda di pagamento dei compensi professionali per l’assistenza in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile, proposta dalla medesima legale, ha ritenuto congruo l’importo già corrisposto dalla cliente, nonostante fosse notevolmente inferiore ai relativi preventivi sottoscritti da quest’ultima.

Si lamenta dunque l’avvocata del fatto che il Tribunale non abbia dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congruo detto importo (omettendo di valutare la complessità dell’attività svolta, la conflittualità delle parti e la gravosità dell’impegno profuso), nonché privi di valenza probatoria i preventivi accettati e firmati dalla parte.

La S.C. accoglie il ricorso, aderendo alle censure avanzate dalla ricorrente e affermando in particolare che il Tribunale ha omesso di accertare se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l’applicazione di ogni altro criterio ex art. 2233 c.c.

La dichiarata congruità dei compensi, aggiunge la Corte, appare priva di reali giustificazioni, ed è sorretta da una motivazione meramente apparente.

Pertanto, l’ordinanza è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Da parte di chi scrive si ricorda che, solo in caso di adempimento parziale della prestazione professionale, il giudice può determinare il compenso dovuto al professionista in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita (in tal senso anche Cass. n. 14050/2021).

A cura di Stefano Valerio Miranda