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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato deve concludersi nel termine di sette anni e mezzo (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20464)

Nella sentenza in esame, le Sezioni unite hanno avuto modo di pronunciarsi in ordine alla durata massima del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato.

Il ricorrente aveva infatti lamentato la violazione dell’art. 56, L. 247/2012, in quanto al momento della pronuncia della sentenza del CNF erano trascorsi oltre sette anni e sei mesi dalla consumazione della condotta deontologicamente scorretta.

Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito che il regime di prescrizione dell’azione disciplinare, come disciplinato dall’art. 56 L. 247/2012, può così sintetizzarsi: “la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’ interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634)”.

Di qui, l’accoglimento dell’impugnazione proposta.

A cura di Giulio Carano