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giurisprudenza

Il procedimento disciplinare dinanzi al C.D.D. ha natura amministrativa ed ha una struttura che non ricalca quella del processo penale: pertanto, la sezione designata è competente a conoscere il fatto sia in sede cautelare che in sede di merito, come avviene per il giudizio civile (CNF, Sent., 22 marzo 2022, n. 16)

Il giudizio davanti al C.N.F. nasce da un’istanza di ricusazione presentata da un Avvocato nei confronti dei membri di un C.D.D. che stava giudicando sul proprio procedimento disciplinare e che, in precedenza, aveva già emesso un provvedimento cautelare a suo carico.

Il C.D.D. rigettava l’istanza di ricusazione che veniva, quindi, impugnata avanti al C.N.F.

Il ricorrente, che aveva presentato istanza di ricusazione dei componenti del C.D.D., contestava la mancata osservanza dei dettami di cui agli art.li 36 e 37 c.p.p., richiamati dall’art.6 Regolamento CNF n.2/2014, che rinviano agli art.li 34 e 35 c.p.p., citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 432/1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato.

Il C.D.D., nondimeno, aveva rigettato l’istanza: anzitutto in ragione dell’impersonalità della ricusazione osservando che la stessa “risulta formulata impersonalmente nei confronti dei componenti della sezione”. In secondo luogo, aveva rilevato che con riferimento agli art.li 36 e 37 c.p.p., non vi fosse analogia con le norme relative al Regolamento CNF n. 2/2014.

Il C.N.F. ritiene il ricorso sia inammissibile che infondato.

Inammissibile, perchè la ricusazione è rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare mentre, per essere accolta, avrebbe dovuto essere rivolta verso singoli componenti della stessa e, per ognuno, per ragioni specifiche. La stessa Corte di Cassazione ricorda a tal proposito l’impossibilità di ricusare l’intero organo, stante la necessità di allegare “una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice” (Cass. Civ. n. 12345/2011).

Infondato, perché il procedimento disciplinare dinanzi al C.D.D. ha natura amministrativa ed ha una struttura che non ricalca quella del processo penale; le norme del c.p.p. possono trovare applicazione se compatibili, solo “per quanto non specificatamente disciplinato” (art. 59, co. 1, lett. n) L. 247/2012).

Inoltre, ai sensi degli art.li 59 e 60 L. 247/2012 e 32 Reg. CNF 2/2014, la sezione designata è competente a conoscere il fatto sia in sede cautelare che in sede di merito, come avviene per il giudizio civile.

Infine, nel processo disciplinare, ex art.60 L. 247/2012 e 32 Reg. 2/2014, la sospensione cautelare consegue ad ipotesi tassative, in cui il giudizio di colpevolezza o dei gravi indizi della stessa sono stati già effettuati dall’autorità giudiziaria e il C.D.D. può solo valutare lo strepitus fori, che attiene a profili del tutto differenti.

Di talchè non si ravvede alcuna ipotesi di incompatibilità per i membri del C.D.D.

A cura di Devis Baldi