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giurisprudenza

Il provvedimento di archiviazione del g.i.p. emesso per particolare tenuità del fatto è nullo se pronunciato senza l’osservanza della speciale procedura prevista dal comma 1 bis dell’art.411 c.p.p. (Cass., Sez. VI Pen., 16 gennaio 2018 n. 6959)

Con la sentenza in esame la corte di cassazione dichiara la nullità del provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari emesso per particolare tenuità del fatto qualora pronunciato senza l’osservanza della speciale procedura di cui al comma 1 bis dell’art.411 c.p.p. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha presentato richiesta di archiviazione per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio; nella conseguente udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa, tuttavia, il g.i.p. ha dichiarato la non punibilità delle indagate per particolare tenuità del fatto. L’inosservanza della speciale procedura di cui al comma 1 bis dell’art.411 c.p.p. ha leso il diritto di difesa delle indagate in quanto detta procedura è volta a garantire la pienezza del contraddittorio per le ipotesi di cui all’art.131 bis c.p.

A cura di Fabio Marongiu