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giurisprudenza

Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense che disciplina l’accesso all’Albo dei Cassazionisti è legittimo, anche nella parte in cui riserva allo stesso CNF il compito di istituire i relativi corsi (TAR Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 20 dicembre 2022, n. 17121)

La sentenza in esame ha respinto il ricorso con il quale era stato impugnato, sotto vari profili, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazione Forense in applicazione dell’art. 22 della legge 247/2012 recante il nuovo regime per l’iscrizione degli avvocati nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il TAR Lazio, in particolare, ha dichiarato legittime, ritenendo infondate anche le relative questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22 L. 247/2012 sollevate dai ricorrenti:

  • la norma che stabilisce la durata del regime transitorio (che a detta dei ricorrenti sarebbe dovuta essere tale da estendere il vecchio regime a tutti gli avvocati che hanno sostenuto l’esame di abilitazione secondo la previgente disciplina), in quanto la determinazione della durata del periodo transitorio rientra nella discrezionalità del legislatore;
  • la norma che riserva esclusivamente al CNF il compito di istituire e organizzare i corsi che conducono all’iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti, in quanto ciò non contrasta con i principi di libera concorrenza ma trova giustificazione nel regime pubblicistico della disciplina cui è soggetta la professione forense e nel sistema pubblicistico associativo costituito dagli Ordini forensi territoriali e dal CNF previsto dall’art. 24 l. 247/2012;
  • le norme che prevedono lo svolgimento del corso a Roma e in sedi distaccate;
  • la norma che prevede che i membri della commissione della prova finale debbano essere iscritti nell’Albo dei Cassazionisti;
  • la norma che pone, tra i requisiti soggettivi per accedere al corso di formazione, l’avere effettivamente esercitato la professione per un certo periodo di tempo e l’aver patrocinato un certo numero di cause civili ovvero penali ovvero amministrative (non sommabili tra loro).

A cura di Giovanni Taddei Elmi