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giurisprudenza

Il requisito della specificità dei motivi dell’appello dopo la L. 103/2017, c.d. “Riforma Orlando” (Cass., Sez. V Pen., 20 luglio 2018, n. 34504)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha precisato i principi in tema di ammissibilità delle impugnazioni a seguito della nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. effettuata ad opera della L. 103/2017, sottolineando che, ”ove i motivi non siano idonei a rappresentare l’esistenza e l’incidenza dell’errore (della sentenza di primo grado, ndr), l’atto di appello è destinato alla declaratoria di inammissibilità”.

La norma, come noto, disciplina i requisiti formali dell’impugnazione richiedendo, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi con l’enunciazione dei capi e dei punti cui si riferisce l’impugnazione, delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, delle richieste, anche istruttorie, nonché degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sostengono le richieste.

La V Sezione ha evidenziato come la riforma delle impugnazioni, sulla scia di una giurisprudenza già consolidata sul tema, abbia inteso potenziare la funzione di controllo del giudizio d’appello in modo tale da scongiurare impugnazioni dilatorie o troppo generiche “in piena attuazione del c.d. principio del tantum devolutum quantum appellatum”, riconoscendo al requisito di specificità dei motivi l’asse portante delle prescrizioni richieste dall’art. 581 c.p.p., e così sostanzialmente equiparando, per tale ambito, appello e ricorso per cassazione.

Il giudizio di impugnazione diviene quindi giudizio critico su punti e capi specificamente dedotti, con la conseguenza che l’impugnazione per essere ammissibile “non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si era già espresso ovvero tendere alla prospettazione della mera ricostruzione alternativa dei fatti senza l’indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione”, ma deve individuare il capo e il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice d’appello “enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l’oggetto della diversa delibazione sollecitata presso il giudice del gravame”.

A cura di Costanza Innocenti