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giurisprudenza

Il ricorso per cassazione è inammissibile in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (Cass., Sez. I, Ord., 30 ottobre 2023, n. 29992)

La Suprema Corte ribadisce che il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione, che richiede la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite l’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, non può essere derogato per consentire al ricorrente di depositare tale prova in seguito. Ciò è in linea con il principio di ragionevole durata del processo, come sancito dall’art. 111 della Costituzione. Nel caso in esame il ricorrente non aveva prodotto la prova della notifica e parte convenuta non si era costituita. In assenza di rilievi difensivi che potessero spiegare il mancato deposito dell’avviso di ricevimento entro la prima udienza, la Corte non ha potuto che decretare l’inammissibilità del ricorso, disponendo la sanzione ulteriore del versamento pari al doppio del contributo unificato.

A cura di Simone Pesucci