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giurisprudenza

Il rifiuto di deposito telematico per irregolarità fiscale è illegittimo dopo la generazione della ricevuta di consegna (Cass., Sez. III, Ord., 11 novembre 2020, n. 25289)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di remissione in termini e processo telematico.

Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione riafferma che è illegittimo il rifiuto dell’iscrizione e del deposito telematico dell’atto da parte della cancelleria per irregolarità fiscale in un momento successivo a quello in cui il sistema ha generato la ricevuta di avvenuta consegna del deposito (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 26 maggio 2020, n. 9664).

Precisa poi che detta circostanza costituisce senz’altro causa non imputabile alla parte di inosservanza dei termini, con conseguente diritto della parte che lo richieda tempestivamente, di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2.

Nel caso di specie l’appellante provvedeva alla iscrizione a ruolo telematica dell’atto di appello notificato e in assenza del pagamento del contributo unificato la cancelleria rifiutava il deposito. Su propria richiesta veniva rimesso in termini dalla Corte d’Appello adita che accoglieva il proposto gravame.Veniva quindi proposto ricorso per cassazione.

Anche Sulla base delle suddette considerazioni la Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso.

A cura di Silvia Ventura.

Allegato:
25289-2020