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giurisprudenza

Il superamento della prova orale dell’esame di avvocato a seguito di una misura cautelare giurisdizionale non comporta il definitivo conseguimento dell’abilitazione professionale in mancanza del superamento della prova scritta, la cui valutazione insufficiente è legittima anche se espressa solo con voto numerico (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1722)

La sentenza in esame ha ad oggetto il caso di una dottoressa che, dopo aver riportato una votazione insufficiente in due delle tre prove scritte dell’esame di avvocato ed essere stata perciò esclusa dalla prova orale, è stato poi ammessa con riserva a tale prova per effetto di un provvedimento cautelare del TAR per la Campania e, superata detta prova, si è iscritta all’Albo degli Avvocati, salvo poi vedersi respingere nel merito il ricorso da parte del medesimo TAR.

Il Consiglio di Stato, adito in appello, ha avuto così l’occasione per ribadire numerosi principi in tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e in particolare ha chiarito che:

i) il superamento della prova orale, cui il candidato sia ammesso con riserva per effetto di apposita misura cautelare disposta dal Giudice amministrativo, non comporta il definitivo conseguimento dell’abilitazione professionale e dunque non fa cessare la materia del contendere neppure ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 115/2005 in quanto tale norma richiede a tal fine anche il superamento della prova scritta;

ii) la Commissione giudicatrice nel valutare le prove di esame dispone di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui esercizio può essere sindacato solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o manifesta illogicità o erroneità ravvisabili ictu oculi;

iii) nessuna disposizione prescrive la separata indicazione del voto espresso dai singoli commissari;

iv) i criteri di correzione individuati dai presidenti delle sottocommissioni costituite presso una Corte di appello sono mere raccomandazioni prive di efficacia vincolante, che è propria solo dei criteri stabiliti dalla commissione centrale;

v) il voto numerico è idoneo ad esprimere la motivazione del giudizio, anche perché l’art. 46, comma 5, L. n. 247/2012, ai sensi del successivo art. 49 della medesima legge, non è ancora applicabile;

vi) non è ammissibile la richiesta istruttoria di c.t.u. volta a valutare le prove scritte, in quanto altrimenti il giudice interferirebbe nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della commissione d’esame;

vii) l’eventuale iscrizione nell’ Albo degli avvocati a seguito del superamento della sola prova orale è destinata a perdere efficacia con la sentenza di merito di rigetto dell’impugnazione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi