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giurisprudenza

Il termine perentorio per l’opposizione decorre dalla valida notificazione del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. II, 17 luglio 2025, n. 19814)

Con la sentenza n. 19814 del 17 luglio 2025 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione si è occupata di un caso di opposizione tardiva ad un decreto ingiuntivo, ovvero sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, in caso di rinnovo della prima notifica nulla di un decreto ingiuntivo. Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 641 C.p.c., è pari a 40 giorni dalla notifica dello stesso alla parte intimata; in caso di mancato rispetto di tale termine, l’opposizione viene dichiarata tardiva. La Corte ha stabilito che, se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica. In sostanza, la notifica nulla non produce effetti e il termine per opporsi inizia a decorrere dal momento in cui è effettuata la successiva notifica in rinnovazione, che determina la sanatoria della precedente notifica nulla. Nel caso di specie, la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo, a fronte della precedente notifica nulla, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che all’affissione dell’avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, fosse seguito l’invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale (in quanto la raccomandata era ritornata al mittente), importava la necessità di valutare se l’opposizione introdotta con la citazione fosse tempestiva, rispetto a tale seconda notifica. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero decorsi 10 giorni dal deposito della stessa nella casa comunale, perché solo così si ha conoscenza legale dell’atto da notificare. La nuova notifica del titolo, oltre che del precetto, non serviva quindi solo a rinnovare la mera intimazione di pagamento (per la sopravvenuta inefficacia del precedente precetto), posto che altrimenti la rinnovata notifica del provvedimento monitorio non avrebbe avuto alcun senso. A tale conclusione era giunta, a contrario, la sentenza impugnata (che aveva ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall’ingiunto), e cassata dalla Cassazione, secondo la quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto si spiegava perché, nel frattempo, era venuta meno l’efficacia del precetto prodromico alla minacciata esecuzione forzata, senza che fosse emerso che il creditore avesse voluto rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità della precedente notifica.

La Corte, nel cassare la sentenza impugnata e rinviare al Tribunale che aveva deciso in appello, ha ritenuto che “se la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo è nulla e viene seguita da una successiva notifica valida, il termine per proporre opposizione decorre da quella valida”, in quanto quella nulla non produce effetti”.

A cura di Maria Chiara Cerbioni