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giurisprudenza

Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati decorre dalla pubblicazione della sentenza non impugnabile, o in mancanza dall’ultima prestazione svolta (Cass., Sez. VI, Ord., 18 novembre 2021, n. 35275)

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso ex art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150 di un avvocato, che domandava al Tribunale di Pescara di condannare un proprio cliente al pagamento delle competenze professionali a lui spettanti per l’attività svolta nell’ambito di un giudizio civile.

Il Tribunale accoglieva tale domanda, disattendendo l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c. sollevata dal cliente, per non essere maturato il termine triennale previsto dalla norma: secondo il Tribunale, infatti, questo doveva farsi decorrere dal 13 luglio 2014, data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che -pubblicata il 13 gennaio 2014- aveva definito il giudizio nel quale l’avvocato aveva svolto l’attività professionale in questione.

Di conseguenza, la richiesta di pagamento comunicata dall’avvocato in data 7 giugno 2017 doveva considerarsi utile a interrompere la prescrizione.

Senonché, il cliente ricorreva in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 c.c. c.2, per il motivo che il dies a quo della prescrizione presuntiva andava individuato nel giorno della pubblicazione della sentenza e non in quello del passaggio in giudicato.

La Corte accoglie il ricorso, ribadendo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell’art. 2957 c.c. c.2, il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all’art. 2956 c.c., decorre “dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa; mentre “per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.

Nel caso di specie -rileva la S.C.- la sentenza pubblicata il 13 gennaio 2014 era ancora impugnabile e non aveva definito la causa, sicché non valeva come “decisione della lite”, ma ciò imponeva di allegare e di accertare altrimenti quale ulteriore prestazione l’avvocato avesse svolto in adempimento del rapporto professionale con il cliente, essendo invece il passaggio in giudicato di una sentenza impugnabile effetto naturale del decorso dei termini previsti agli artt. 325 e 327 c.p.c. che non implica di per sé il compimento di ulteriori attività difensive.

In altri termini, secondo gli ermellini la pratica in questione, essendo la sentenza in primo grado ancora impugnabile, andava considerata come un “affare non terminato”, per il quale la prescrizione decorre dall’ultima prestazione dell’avvocato, e non dal passaggio in giudicato della sentenza, come erroneamente aveva invece ritenuto il Tribunale.

A cura di Stefano Valerio Miranda