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giurisprudenza

Il titolo di abogado può essere riconosciuto in Italia solo se conseguito nel rispetto dei requisiti del Paese di origine (TAR Lazio, Sez. I, 19 marzo 2018, n. 3066)

La sentenza in oggetto è di particolare interesse in quanto chiarisce che per ottenere il riconoscimento del titolo di abogado in Italia occorre dimostrare di aver ottenuto una regolare iscrizione in un Colegio de Abogados spagnolo e cioè, in particolare, di aver avviato la relativa procedura di iscrizione all’albo prima del 31 ottobre 2011 (data di entrata in vigore della ley n. 34/2006 che ha rinnovato le modalità di accesso alla professione forense) ovvero di aver superato l’esame di Stato previsto dalla stessa ley n. 34/2006.

Nella specie, infatti, era accaduto che il ricorrente, pur vantando il titolo formale di abogado presso l’Illustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma in Spagna, si era visto negare tale riconoscimento dal Ministero della Giustizia in ragione del fatto che la sua iscrizione in tale Colegio era risultata irregolare in base alla stessa disciplina normativa spagnola.

Secondo il Ministerio de Justicia spagnolo, interpellato allo scopo dal Ministero della Giustizia italiano, la ley n. 34/2006 deve essere infatti interpretata nel senso che coloro che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di abogado in Spagna dopo il 31 ottobre 2011, pur apparendo regolarmente iscritti all’albo, in realtà devono considerarsi privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola per l’ottenimento del titolo di abogado qualora non abbiano preventivamente frequentato con profitto il master previsto dalla suddetta legge e sostenuto il relativo esame di Stato.

Fino al 31 ottobre 2011, infatti, per ottenere il titolo di abogado in Spagna era sufficiente possedere la laurea in giurisprudenza, senza necessità di sostenere alcun esame, mentre per effetto della ley n. 34/2006, in vigore appunto dal 31 ottobre 2011, per accedere alla professione di avvocato è divenuto necessario superare un esame di abilitazione al termine di un apposito master.

Di conseguenza, tutti coloro che hanno avviato dopo il 31 ottobre 2011 la procedura di iscrizione all’albo degli avvocati spagnoli, senza aver sostenuto tale prova abilitativa, pur risultando – irregolarmente – iscritti all’albo, sono in realtà da considerarsi privi del titolo di abogado e dunque privi dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento in Italia.

Il che, peraltro, come chiarito dal TAR, non significa affermare che il Ministero della Giustizia italiano possa sindacare la validità del titolo straniero, giacché nella specie l’irregolarità della iscrizione in un Colegio de Abogados è stata affermata da un’autorità competente del Paese di provenienza e non direttamente dal Ministero della Giustizia.

A cura di Giovanni Taddei Elmi