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giurisprudenza

Il valore di una causa introdotta con domanda di valore determinato, in caso di transazione, è quello indicato nella domanda indipendentemente dalla somma realizzata dal cliente con la transazione (Cass., Sez. II, Ord., 30 luglio 2019, n. 20547)

Con la sentenza in esame la corte affronta, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato, la questione relativa alla determinazione del valore della controversia quando, introdotta una causa per un valore determinato, la stessa sia stata transatta ad un valore diverso. La corte conferma il proprio orientamento secondo il quale, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato, il suo valore si determina sulla base di detto valore dichiarato, indipendentemente dalla somma realizzata dal cliente a seguito della transazione raggiunta. Nel caso di specie, un avvocato che agiva nei confronti di una società cliente per il pagamento del proprio compenso aveva ottenuto una liquidazione sulla base del valore effettivamente realizzato in sede di transazione vedendo ridotto in maniera significativa, dunque, il proprio compenso.

A cura di Fabio Marongiu