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giurisprudenza

Illecito deontologico: l’individuazione della normativa applicabile alla prescrizione avviene con esclusivo riguardo al momento della commissione del fatto (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2023, n. 8558).

Il ricorrente impugna la decisione del CNF  assumendo la violazione di legge in relazione alla normativa in tema di prescrizione. Sostiene il ricorrente che in relazione all’illecito contestato – omesso adempimento del mandato per non aver iscritto a ruolo nei termini un’opposizione a precetto – sia ormai maturato il termina di prescrizione.

A Supporto del motivo di ricorso sostiene che gli sia applicabile il regime della prescrizione previsto dall’art. 56 L. 247/2012, introdotto a decorrere dal 3 febbraio 2013, secondo cui l’azione disciplinare si prescrive nel termine di 6 anni, termine che in nessun caso può essere prolungato oltre un quarto (sette anni e sei mesi). A dire del ricorrente sarebbe applicabile tale regime in virtù del fatto che il procedimento disciplinare per l’illecito deontologico in esame sarebbe stato avviato dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.

La Corte di Cassazione per la decisione della fattispecie, in via preliminare, ribadisce che per l’individuazione del regime di prescrizione applicabile, essendo la fonte dell’istituto della prescrizione legale e non deontologica “[…] resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con la conseguenza che la disposizione della L. n. 247/2012, articolo 56 è inapplicabile a fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha precisato che l’individuazione della normativa applicabile alla prescrizione avviene con esclusivo riguardo alla commissione del fatto, a nulla rilevando la data di contestazione degli addebiti […]”.

Pertanto, per la valutazione del regime applicabile al caso posto all’attenzione della Corte, ciò che rileva è la sola individuazione della commissione del fatto o, per gli illeciti omissivi, la cessazione della condotta omissiva.

Nell’ipotesi di specie la condotta omissiva è integrata dalla mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione a precetto, condotta che è cessata nel momento in cui è decorso il termine previsto per l’iscrizione stessa.

Rileva la Cassazione, nella propria decisione, che “[…] nella sentenza impugnata si dà atto della collocazione temporale della condotta di rilievo disciplinare – la mancata iscrizione a ruolo dell’opposizione a precetto – per la quale era stato conferito, all’incolpato, il mandato, dalla signora (OMISSIS), accertata l’8 novembre 2013 […]”. Tale data è da considerarsi dies a quo per il decorso del termine di prescrizione che risulta effettivamente maturato.

A cura di Sofia Lelmi