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giurisprudenza

Illegittima la liquidazione delle spese giudiziali al di sotto del minimo previsto in relazione ai criteri tabellari (Cass., Sez. II, Ord., 30 novembre 2020, n. 27306)

Il ricorrente denuncia la violazione di legge relativamente alla liquidazione delle spese giudiziali inferiori al minimo legale effettuata dal Giudice di Pace competente per il primo grado e confermata in grado di appello dal Tribunale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ricorda che in relazione alle controversie decise secondo diritto non opera il limite di cui all’art. 91 c.p.c. ultimo comma secondo cui, nelle decisioni devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace la liquidazione dei compensi trova il proprio limite nel valore della domanda.

Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di controversia decisa secondo diritto, – indipendentemente dalla circostanza che il valore della domanda fosse particolarmente contenuto (e persino inferiore alle spese comunque riconosciute) – il giudice, nella liquidazione dei compensi dovrà tenere conto delle vigenti tariffe forensi in relazione ai criteri tabellari ordinariamente previsti ed operare un abbattimento massimo del 50% (pari al minimo dei compensi liquidabili).

A cura di Sofia Lelmi