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giurisprudenza

Impugnazione telematica via PEC al CNF: la ricevuta di accettazione deve avvenire entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile (C.N.F., Sent., 27 febbraio 2025, n. 43)

Con la sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025, il C.N.F. conferma i consolidati principi sulla disciplina dei termini perentori per l’impugnazione via PEC al C.N.F.

La fattispecie in sintesi: il ricorrente impugnava la sentenza emessa dalla CDD di Napoli, che l’aveva ritenuta responsabile delle violazioni di cui ai capi di incolpazione, con sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi.

Il procedimento originava da una segnalazione, da parte del GE di Avellino, di alcune espressioni rese dalla ricorrente in violazione degli artt. 9, comma 1, 19 e 63 Codice Deontologico, poi approvate dal CDD con citazione a giudizio e successiva condanna alla sospensione per tre mesi.

Il ricorrente impugnava tale decisione, chiedendo la revoca della decisione impugnata, con atto trasmesso al CDD alle ore 00:02 del giorno successivo all’ultimo giorno utile per impugnare la decisione, esponendo ben 8 motivi spazianti dalla nullità del procedimento per superamento dei termini di sei mesi per la fase istruttoria alle irregolarità delle notifiche in seno al procedimento perché avvenute a mezzo PEC e non a mezzo U.G, nonché ad una presunta irrilevanza disciplinare della propria condotta perché “di reazione” ad altre condotte indecorose.

Successivamente, il ricorrente formulava anche istanza di rimessione in termini del ricorso depositato perché i) nei giorni immediatamente antecedenti la scadenza del termine era affetta da sciatalgia che, a suo dire, non le avevano permesso di lavorare in maniera proficua; ii) era vittima di reati sotto la tutela del Codice Rosso.

Il C.N.F. ha quindi proceduto all’esame approfondito della vicenda.

Preliminarmente, ha esaminato la fondatezza della rimessione in termini per sanare l’intempestività dell’impugnazione.

Il ricorso è risultato sottoscritto digitalmente alle ore 00:00:39 e trasmesso alle ore 00:02 del giorno successivo alla scadenza prevista ex art. 61, comma 1 L. 247/2012 (ultimo giorno utile): il C.N.F. ha confermato la tardività dell’impugnazione.

Sul punto, il C.N.F. a sostegno della propria decisione ha richiamato alcuni arresti della S.C. in forza dei quali è da considerarsi tempestivo l’atto depositato via PEC nel caso in cui la ricevuta di accettazione sia generata entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile, poiché l’orario 00:00:00 è da considerarsi quale nuovo giorno (ex multis, cfr. Cass. SS. UU. 32091/2023).

Su tale oggettiva circostanza, il C.N.F. ha poi precisato che la rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. si applica anche avanti a sè solo se sussistenti i relativi presupposti cioè laddove vi sia prova che la decadenza è direttamente attribuibile a forza maggiore o caso fortuito e quindi a causa non imputabile alla parte: nel caso di specie, l’addotta sciatalgia è stata certificata per gli ultimi tre giorni su 30 disponibili per impugnare la decisione e, soprattutto, non è impeditiva per la predisposizione del ricorso anche a mezzo difensore speciale.

Nondimeno, nessuna prova circa la presunta tutela da reati da Codice Rosso era stata addotta, per cui nessun valore ha potuto avere tale sollevata circostanza.

All’esito di una sì tale motivazione, il C.N.F. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

A cura di Andrea Goretti