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giurisprudenza

In caso di indicazione errata del numero di ruolo, il tempestivo deposito telematico di un atto deve comunque essere accettato dalla cancelleria (Trib. di Torino, Sez. Civ., Dott. Ciccarelli, Ordinanza, 13 maggio 2016)

L’ordinanza in commento si pronuncia sul delicato caso di atto depositato in maniera tempestiva per via telematica con ricezione delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, ma rifiutato dopo lo spirare del termine con conseguente impossibilità di procedere ad un nuovo deposito tempestivo.

Nel caso di specie, in dettaglio, la cancelleria aveva rifiutato il deposito dell’atto – una comparsa di costituzione – per aver il depositante errato nell’indicazione del numero di ruolo della causa. Ebbene, a fronte della richiesta del convenuto di ritenere il deposito comunque valido oppure di essere rimesso in termini, il Giudice, rilevato che nel caso di specie era materialmente possibile accettare il deposito (“forzando” l’accettazione e superando l’errore di tipo ERROR), ha ordinato alla cancelleria di accettare ed inserire nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna.

Del resto, sul presupposto che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria sortisce l’indispensabile effetto di rendere l’atto visibile alle controparti e al giudice, il Giudice ha comunque precisato che qualora l’accettazione tardiva comporti un pregiudizio per la controparte, sarà possibile disporre la rimessione in termini della parte “pregiudicata” o, più semplicemente, “ri-allineare” la decorrenza dei termini di deposito.

A cura di Alessandro Marchini